Consenso informato
- Oggetto della consulenza
Il cliente dichiara di essere consapevole che la figura del Naturopata non è una figura medica. La consulenza naturopatica è disciplinata dalla Legge 4/2013.
Le attività svolte hanno lo scopo di favorire il benessere della persona attraverso la comprensione del senso biologico del sintomo e l’utilizzo di rimedi naturali (gemmoterapia, fitoterapia, consigli alimentari).
- Ambito di intervento:
- Il Naturopata non effettua diagnosi mediche;
- Il Naturopata non prescrive farmaci e NON suggerisce mai di sospendere terapie in corso;
- Le spiegazioni relative alle 5 leggi biologiche hanno scopo informativo e di consapevolezza e non costituiscono atto medico.
- Responsabilità del cliente:
Il cliente si assume la piena responsabilità delle proprie scelte di salute. Si impegna ad informare il Naturopata di eventuali patologie pregresse, stato di gravidanza, terapie farmacologiche in atto, per permettere una consulenza naturopatica sicura e mirata.
- Riservatezza
I dati sensibili raccolti durante il colloquio rimarranno strettamente riservati.